Riconoscimento ENCI - FCI

L'Allevamento del Gringo Bravo è definito un Allevamento Amatoriale con Affisso Riconosciuto ENCI - FCI.

Cosa vuol dire allevatore professionale? Per allevatore professionale si intende colui che "vive" con l'attività cinofila di allevamento, spesso accompagnata da altre atttività collegate come la pensione, l'educazione, la vendita di mangimi, collari... L'allevatore professionale deve avere almeno 5 fattrici e "produrre" almeno 30 cuccioli. Deve inoltre avere una partita IVA (quindi emettere fattura) ed essere iscritto alla (C.C.I.A.A.) Camera di Commercio Industria Artigianato Agricoltura come Imprenditore Agricolo. Io per vivere svolgo tutt'altra attività e non produco 30 cuccioli. Per questo motivo il mio non può essere definito allevamento professionale, ma amatoriale.

Cos'è l'affisso? L'articolo 1 delle Norme Tecniche del Libro Genealogico del Cane di Razza cita: "Per affisso si intende la denominazione di un allevamento destinato a distinguerne i prodotti. Esso precede o segue il nome di un cane proveniente da una fattrice della quale il titolare dell’affisso risulta proprietario."

In pratica: un allevatore senza affisso potrà chiamare i propri cuccioli in questo modo: Argentina, Amos, Blanca, Belen, Bravo...
Un allevatore con affisso potrà mettere anche il "cognome": Argentina del Gringo Bravo, Amos del Gringo Bravo, Blanca del Gringo Bravo...

Potrebbe sembrare una cosa da poco, ma non è così. Il fatto di poter identificare in maniera univoca un proprio cane, è l'unico modo per capire negli anni se il proprio lavoro di selezione stia dando i risultati previsti, e poter rendere visibile a tutti il risultato ottenuto. E' chiaramente un'arma a doppio taglio in quanto saranno identificati non solo i soggetti "belli", ma anche quelli che presentano gravi difetti o peggio ancora quelli portatori di malattie genetiche ereditarie (sordità, displasia, problemi cardiaci). Avere l'affisso significa quindi prendersi una grande responsabilità del proprio lavoro.

Può presentare domanda di concessione di affisso il soggetto che:
a) sia proprietario di almeno 2 fattrici della medesima razza;
b) abbia prodotto e iscritto ai libri genealogici italiani almeno 2 cucciolate della stessa razza delle fattrici di cui al punto a);
c) non abbia subito condanne o abbia un procedimento in corso per reati a tutela del sentimento per gli animali, in merito all’attività di allevamento svolta o al commercio di cani;
d) abbia sottoscritto il codice etico dell’allevatore di cani;
e) sia residente in Italia.
f) abbia versato la somma di Euro 600 + spese varie (bolli, fotocopie, ecc)

A questo punto la domanda viene inoltrata dal proprio gruppo cinofilo alla FCI (Federation Cynologique Internationale), la quale verifica che ci siano le condizioni e in caso positivo, rilascia uno tra i tre affissi proposti dall'allevatore. Invia comunicazione all'ENCI (Ente Nazionale della Cinofilia Italiana), la quale a sua volta invia per raccomandata la lettera di conferma.

Di seguito riporto l'articolo del Rag Gaetano Turrini presente sul sito dell'ENCI che spiega in maniera chiara anche l'aspetto fiscale dell'attività di allevamento, distinguendo l'allevatore prefessionale e amatoriale.

LA FIGURA DELL'ALLEVATORE NELL'ATTUALE LEGISLAZIONE

Dopo i vari ed interessanti interventi dei relatori che mi hanno preceduto, sui temi di attualità dell'allevamento, cercherò di non annoiarvi con il mio intervento che punta a delineare la figura dell'allevatore di cani nell'attuale legislazione, cercando anche di completare l'informazione per illustrare in via generale gli obblighi contabili e fiscali in capo all'allevatore.

L'art. 2135 del Codice Civile definisce imprenditore agricolo chi esercita un'attività diretta alla coltivazione del fondo e all'allevamento del bestiame. Il prepotente sviluppo di attività d'allevamento non necessariamente riconducibile ad animale da reddito finalizzato all'alimentazione umana aveva creato non pochi problemi interpretativi e la pendenza di vario contenzioso inmateria previdenziale e fiscale. La giurisprudenza configurava, infatti, l'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 primo comma, quale allevamento del bestiame caratterizzato da un rapporto di necessaria inerenza funzionale alla coltivazione di fondo. L'allevamento cinofilo italiano ha fatto registrare in questi ultimi vent'anni un vero e proprio salto quantitativo sostenuto anche dall'interesse dei mezzi di comunicazione. E' stato sensibile l'aumento della richieste di cani di razza selezionata. E' quindi aumentato in modo esponenziale il mondo degli allevatori amatoriali o professionali che hanno dato grande impulso alla cinofilia italiana. Ciò che era per la quasi totalità un'attività hobbistica oggi per molti rappresenta, pur non trascurando la passione, un'attività coinvolgente ed imprenditoriale. In Italia ogni anno si allevano alcune decine di migliaia di cuccioli per un valore complessivo di qualche decina di miliardi. Il valore di una fattrice e di uno stallone può raggiungere anche diverse decine di milioni di lire. Inoltre l'attività cinotecnica ha attivato un mercato indotto che dà lavoro a parecchie figure professionali (addestratori, toelettatori, titolari di pensioni per cani, veterinari, aziende mangimistiche e produttive di accessori per il cane).

Nel qualificare la figura dell'allevatore cinofilo non è determinante la sua classificazione nello statuto dell'E.N.C.I., di ieri il titolare di affisso o socio individuale, o di oggi che prevede il socio allevatore iscritto al Registro degli Allevatori. Importante invece l'effettiva attività di allevamento con l'esame di determinati requisiti che illustrerò più avanti.

Dicevo dell'evoluzione della giurisprudenza nell'interpretazione dell'art.2135 del Cod. Civ. Non era solo il problema della classificazione ai fini giuridici dell'attività cinotecnica. Anche altri settori del mondo degli allevamenti non tradizionali hanno avuto le stesse problematiche interpretative ed applicative. Cito ad esempio il settore dell'allevamento dei cavalli da concorso o da corsa per la quale la massima giurisprudenza si era espressa negativamente quale configurazione di attività agricola o quello dell'acquacoltura ove l'interpretazione della figura dell'allevatore aveva creato non poco contenzioso. La Legge 5 febbraio n. 102 del 1992 ha stabilito che l'acquacoltura è a tutti gli effetti attività imprenditoriale agricola ai sensi dell'art. 2135 del Cod. Civ., l'art. 9 del decreto legislativo 30 aprile1998 n. 173 ha riconosciuto come imprenditori agricoli anche coloro che esercitano attività di allevamento di equini di qualsiasi razza e la Legge 349 del 23 agosto 1993 ha riconosciuto l'attività cinotecnica come attività imprenditoriale agricola. Ho citato questi vari provvedimenti legislativi per far comprendere come l'evoluzione e l'interpretazione giuridica dell'art. 2135 del Codice Civile siano nell'ultimo decennio completamente mutate rispetto alconcetto di specie allevabile e, per quanto riguarda la nostra attività, anche per quanto riguarda il rapporto con la coltivazione del fondo.

E vengo allora a commentare la legge 349 che rappresenta per tutto il mondo dell'allevamento canino un passaggio ed un punto di riferimento fondamentale. Non solo perché si precisa per la prima volta la qualifica dell'allevatore di cani ma anche per il contenuto di interesse generale previsto dagli articoli tre e quattro riguardanti la disciplina e i programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica. L'art. 1 della legge definisce l'attività cinotecnica un' attività volta all'allevamento, selezione e addestramento delle razze canine. L'art. 2 definisce tale attività come imprenditoriale agricola quando i redditi che nederivano sono prevalenti rispetto a quelli di altre attività economiche "non agricole" svolte dal medesimo soggetto. Lo stesso art. 2 esclude dalla categoria degli imprenditori agricoli gli allevamenti cinofili che, pur svolgendo un'attività legata al mondo della cinofilia, mantengono in allevamento un numerodi fattrici inferiori a cinque o che producano nell'arco di un anno, un numero di cuccioli inferiore alle trenta unità (cosi come previsto dal D.M.28.01.1994). La condizione deve essere quindi duplice: la presenza congiunta di almeno cinque fattrici e la produzione annuale di almeno trenta cuccioli. Come sottolineavo, la legge 349 è altrettanto importante perché definisce, unico provvedimento legislativo dalla costituzione dell'Ente, il ruolo dell'E.N.C.I. L'art. 3 della legge cita: "coloro che esercitano, a qualsiasi titolo, attività volte all'allevamento e all'addestramento delle razze canine sono tenuti a rispettare le disposizioni emanate dalle regioni e dalle province autonome di Trento e di Bolzano, nonché, per l'attività che attengono alla selezione delle razze canine, le disposizioni adottate dall'Ente nazionale della cinofiliaitaliana (E.N.C.I.)". Si afferma questo ancora prima dell'approvazione da parte del Ministero del Disciplinare di gestione dei Libri genealogici. Ed ancora l'art. 4 prevede come le Regioni adottino dei programmi di sviluppo dell'attività cinotecnica. E' chiaro come, riconosciuta finalmente la nostra attività come agricola, gli allevatori e le Delegazioni cinofile possano richiedere alle Regioni l'adozione di adeguati programmi di sostegno e disviluppo. Ma quali sono gli effetti del riconoscimento da parte dello Stato italiano dell'allevamento cinofilo quale attività agricola. In primis consente agli allevatori che svolgono tale attività in maniera prevalente di usufruire del trattamento previdenziale e pensionistico che compete agli imprenditori agricoli e ai coltivatori diretti. In tal modo si è concluso definitivamente il contenzioso che si era aperto in alcune Regioni. Tale legge può risolvere poi tutte quelle problematiche di natura urbanistica ed edilizia che i nostri allevatori hanno incontrato ed incontrano quotidianamente presso i Comuni nel costruire i propri canili e gli altri locali di ricovero dei mezzi.

La legge 349 se da un lato rappresenta un passaggio fondamentale per la definizione dell'attività cinotecnica dall'altra non dà risposte sul piano delle problematiche fiscali connesse all'attività sia nel caso della prevalenza dell'impegno dell'allevatore che nel caso dell'allevamento che svolge esclusivamente attività amatoriale. C'è il rischio, poi, che tale legge venga utilizzata in pratica degli allevatori con un'interpretazione riduttiva evolutamente parziale. Cioè con l'affermazione: io non produco più di trenta cuccioli all'anno e quindi non sono obbligato per la mia attività a nessun adempimento, né verso gli uffici fiscali né per l'iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalle Camere di Commercio. L'imprenditore agricolo (per noi l'allevatore cinofilo), per esercitare la professione deve appunto iscriversi nel Registro delle Imprese ed in particolare nella Sezione Speciale Imprenditori Agricoli, ciò al fine di denunciare contemporaneamente al REA notizie di carattere economico, statistico e amministrativo. L'Ufficio competente è quello della Camera di Commercio nella cui circoscrizione l'imprenditore esplica la propria attività amministrativa e gestionale (tale sede coincide con quella indicata all'Ufficio IVA). Tale iscrizione deve avvenire entro un mese dall'inizio dell'attività. Un allevatore che vuole quindi iscriversi nel Registro delle Imprese deve fare una domanda circostanziata alla propria Camera di Commercio, la quale richiede un numero di partita IVA, il codice fiscale e la dichiarazione del ramo specifico in cui l'imprenditore esercita la propria attività. Per essere considerati imprenditori agricoli, non è necessario essere proprietari del fondo sul quale si svolge l'attività, ma è sufficiente averne la disponibilità, documentata da un "contratto agrario".

Ma allora qual è il confine fra l'attività amatoriale, magari senza alcun beneficio economico, e l'attività di impresa che sia agricola o meno. La risposta va ricercata già nell'attuale legislazione in materia tributaria e soprattutto la risposta si ottiene esaminando il singolo caso. L'art. 4 del DPR26.10.1972 n. 633 definisce per l'impresa l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, delle attività commerciali o agricole, anche se non organizzate in forma d'impresa. In questo caso l'elemento fondante è l'abitualità di esercizio dell'attività di allevamento. A titolo di esempio noi potremmo avere un allevatore che produce venticinque cuccioli di una razza di interesse commerciale e che realizza ricavi annuali di Lire 50.000.000: siamo in regime d'impresa in quanto c'è l'elemento della continuità ed anche il valore economico delle vendite che lo supporta. Possiamo invece avere un allevatore che produce quasi lo stesso numero di cuccioli però in una razza con molto meno interesse commerciale, che realizza pochi milioni di ricavi all'anno e partecipa con passione al proprio hobby spendendo molto di più di quanto incassa. In questo caso potremo rientrare nell'attività allevatoria amatoriale. Ecco perché il confine fra attività d'impresa, lavoro commerciale occasionale e attività amatoriale va definito caso per caso. Ai fini di una corretta interpretazione delle norme fiscali e contabili cerco di sintetizzare la classificazione degli allevamenti cinofili in quattro categorie:

  1. L'imprenditore agricolo ai sensi della citata Legge n. 349
  2. L'imprenditore definito come tale ai fini fiscali ed ai sensi dell'art. 4 delDPR 633;
  3. L'allevamento amatoriale che attraverso la propria attività produce reddito, seppur non organizzato in forma d'impresa, classificabile come lavoro commerciale occasionale;
  4. L'allevamento amatoriale che svolge la propria attività esclusivamente per scopi hobbistici senza ottenere alcun tipodi vantaggio economico.

Per la prima categoria (imprenditore agricolo) e la seconda (imprenditore non agricolo) sono necessarie l'apertura di posizione IVA e l'iscrizione alla C.C.I.A.A.. I prodotti dell'allevamento verranno ceduti con l'assoggettamento all' aliquota IVA del 20% in quanto il cane, ai fini dell'IVA, per il momento non è stato ancora riconosciuto come animale agricolo. Infatti non rientra nella tabella A parte I° (prodotti agricoli ed ittici) allegata al DPR 26.10.1972 n. 633.

Per quanto riguarda gli obblighi contabili le due categorie d'imprenditori sono così classificate:

  • L'allevatore cinofilo classificato come imprenditore agricolo è rimasto ancora in una posizione di incertezza interpretativa delle norme di legge in materia d'imposte dirette. Da una parte, riconosciuta la sua qualità d'imprenditore agricolo, dovrebbe dichiarare il proprio reddito esclusivamente secondo i redditi catastali risultanti dal possesso o dalla proprietà dei terreni utilizzati; dall'altra parte l'imprenditore agricolo "senza terra sufficiente" (un termine tecnico per indicare un rapporto minimo fra i terreni utilizzati ed il numero di capi allevati) non trova la corrispondente categoria "cani" ai fini della determinazione del reddito di allevamento ai sensi degliart. 29 e 78 del DPR 22.12.1986 n. 917, il cosiddetto Testo Unico delle imposte dirette. Infatti, la specie "cane" non è compresa nel Decreto Ministeriale del 6marzo 2000 che ha determinato le specie animali ed i relativi coefficienti di normalizzazione del reddito agrario. Per altro nella stessa tabella è inserita la specie "volpe" facente parte della stessa famiglia dei canidi.
  • L'imprenditore non agricolo ricade negli obblighi contabili previsti per le aziende e di conseguenza sarà assoggettato all' imposte dirette in base alle risultanze di un conto economico (se in contabilità ordinaria) o alla differenza fra ricavi e costi (se in contabilità semplificata).
  • Le categorie dell'allevamento amatoriale, seppur non organizzate in forma d'impresa, dovrebbero, invece, dimostrare la sussistenza o meno di un reddito nella loro attività. Non sussistono formalità contabili ma la dimostrazione potrebbe avvenire attraverso ricevute d'incasso per la vendita di cuccioli, documentazione di spese per l'acquisto di mangimi, per l'iscrizione e la partecipazione a prove di lavoro o di esposizioni, per i diritti d'iscrizioni di cucciolate ecc ... Tutto ciò al fine di dimostrare la presenza o meno di redditi derivanti dall'attività del proprio allevamento canino. In presenza di un risultato gestionale positivo il reddito va dichiarato come "attività commerciale non esercitata abitualmente" ed è costituito dall'ammontare percepito meno le spese specificatamente inerenti. (art. 81 e 85 del DPR22.12.1986 n. 917).

Mi rendo conto delle difficoltà interpretative della materia e soprattutto della necessità per i vostri consulenti di esaminare il singolo caso valutando attentamente tutti gli aspetti prima di procedere all'impostazione amministrativa e contabile dell'allevamento. Spero con questo mio intervento di avervi aiutato a fare un pò di chiarezza rispetto alle problematiche di ordine giuridico e tributario riguardanti la figura dell'allevatore cinofilo.

Ultima modifica ilSabato, 23 Gennaio 2016 14:46
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